COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 113 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Inibizione Dirigente TAVERNITI Francesco fino al 30.06.2005, squalifica calciatore LEOTTA Antonio fino al 30.10.2005, squalifica calciatore LEOTTA Emiliano per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 113 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Inibizione Dirigente TAVERNITI Francesco fino al 30.06.2005, squalifica calciatore LEOTTA Antonio fino al 30.10.2005, squalifica calciatore LEOTTA Emiliano per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante, l’arbitro, l’assistente all’arbitro nonché il commissario di campo a chiarimenti; rileva in via preliminare che va dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 3 lettera a) del C.G.S. del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica per due gare del calciatore Leotta Emiliano; nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha confermato il suo rapporto nella parte in cui riferisce che il calciatore Leotta Antonio lo ha colpito con un calcio al sedere, tenendo inoltre un comportamento offensivo e minaccioso; relativamente a tale episodio le modalità di compimento dell’atto, che non ha lasciato conseguenze lesive nel direttore di gara, impongono una riduzione della squalifica a tutto il 31.08.2005; in merito all’episodio contestato al Sig. Taveniti Francesco, l’arbitro ha confermato quanto riportato nel suo rapporto, cioè che quest’ultimo ha afferrato per un orecchio l’assistente arbitrale Crispino; al contrario, il Crispino, nel corso dell’audizione a chiarimenti, ha ribadito che il Taverniti ha solo tentato di afferargli l’orecchio; per tale ragione al Taverniti può contestarsi solo il tentativo, per cui si impone la congrua rimodulazione della inibizione; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 41, comma 3 lettera a) del C.G.S., nella parte in cui si impugna la squalifica per due giornate del calciatore LEOTTA Emiliano; riduce l’inibizione irrogata al dirigente TAVERNITI Francesco fino al 30 SETTEMBRE 2004; riduce la squalifica inflitta al calciatore LEOTTA Antonio fino al 31 AGOSTO 2005; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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