COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 153 della Società U.S. DROSI avverso la regolarità della gara Nuova Molochiese – Drosi (2 – 2) del 07.03.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore VIZZARI Alberto. RECLAMO N. 154 della Società A.S. PRO LOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Pro Loco Melicuccà – Nuova Molochiese (1 – 2) del 13.03.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore VIZZARI Alberto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 153 della Società U.S. DROSI avverso la regolarità della gara Nuova Molochiese – Drosi (2 – 2) del 07.03.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore VIZZARI Alberto. RECLAMO N. 154 della Società A.S. PRO LOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Pro Loco Melicuccà – Nuova Molochiese (1 – 2) del 13.03.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore VIZZARI Alberto. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami; ritenuto, in via preliminare, di dover disporre la riunione dei due reclami in esame per evidenti ragioni di connessione oggettiva; rilevato che il calciatore Vizzari Alberto ha preso parte nelle file della società Nuova Molochiese alle gare Nuova Molochiese – Drosi del 07.03.2004 e Pro Loco Melicuccà – Nuova Molochiese del 13.03.2004; che, dagli atti istruttori effettuati, il suddetto calciatore non aveva titolo a prendere parte alle due gare in questione, essendo sprovvisto in tale periodo dell’autorizzazione del Comitato Regionale Calabria ex art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; detta autorizzazione , infatti, risulta essere stata concessa al Vizzari dal 18.11.2003 al 24.01.2004 e, successivamente dal 17.03.2004 al 17.03.2005 (cfr rispettivamente CC.UU. nn.°50 del 19.11.2003 e 98 del 17.03.2004 del Comitato Regionale Calabria); visto l’art. 12, comma 5 del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento dei reclami, irroga alla società NUOVA MOLOCHIESE la punizione sportiva della perdita delle gare Nuova Molochiese – Drosi del 07.03.2004 e Pro Loco Melicuccà – Nuova Molochiese del 13.03.2004 con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi le tasse sul conto delle società reclamanti.
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