COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 22/02/2004 MELITESE – MOTTA SAN GIOVANNI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 22/02/2004 MELITESE - MOTTA SAN GIOVANNI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo della società Melitese con il quale chiede di irrogarsi la
punizione sportiva della perdita della gara per non avere, il Motta San Giovanni, schierato per
tutta la durata della gara i due calciatori nati da 1° gennaio 1986 in poi per come prescritto dalle
vigenti norme regolamentari;
rilevato che il reclamo, di competenza del Giudice Sportivo, non è stato preannunciato nei
termini e con le modalità prescritte dall'art. 42 del C.G.S. e pertanto è inammissibile;
ritenuto, pur tuttavia, che il reclamo è comunque infondato avendo la società Motta San
Giovanni provveduto a rispettare la norma riportata nel C.U. n° 2 del 2.7.2004 essendo il
calciatore subentrato nel corso della gara contrassegnato nella distinta con il numero 13 (per
come risulta dalla distinta consegnata all’arbitro), Piperi Luca , nato il 25.5.1987 regolarmente
identificato dall'arbitro;
visti gli artt. 29 comma 5 e 42 del C.G.S.
delibera
dichiarare il reclamo inammissibile, incamerarsi la relativa tassa pari ad €. 52,00 ed accreditarsi
sul conto della società Melitese la quota versata in più pari ed €. 52,00.