COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 21/03/2004 BIVONGI PAZZANO – PETRIZZI

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 21/03/2004 BIVONGI PAZZANO - PETRIZZI Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.102; letto il reclamo della società Bivongi e gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 12° minuto del secondo tempo entravano in campo "due funzionari dei Carabinieri" i quali invitavano l'arbitro a sospendere momentaneamente la direzione dell'incontro in quanto da lì a qualche minuto sarebbe atterrato l'elisoccorso per trasportare in ospedale un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel paese di Bivongi; - che, a questo punto, l'arbitro sospendeva la gara ed i componenti le due squadre rientravano negli spogliatoi; - che l'arbitro, verso le ore 16,32 invitava i capitani delle due squadre a rientrare in campo per riprendere la gara e, mentre i componenti la squadra ed i componenti della società Petrizzi rientravano, i giocatori della squadra avversaria Bivongi, si rifiutavano e tramite i propri dirigenti "riferivano che alcuni calciatori erano rimasti sconvolti nel vedere il ferito"; considerato che quanto verificatosi in campo non può costituire un caso "dove ricorrono estremi di carattere eccezionale che possano consentire al Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara" (art.1 2 lettera c) C.G.S.); visto l'art. 53 punto 2 e 7 delle N.O.I.F. delibera 1. infliggere alla società BIVONGI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2. penalizzare la società BIVONGI di UN punto in classifica; 3. infliggere alla società BIVONGI l'ammenda di €. 155,00 per prima rinuncia; 4. rigettare il reclamo della società Bivongi ed incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it