COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 21/03/2004 LA SPORTIVA CARIATESE – COMPRENSORIO MONTALTO UFF
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 105 del 31/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA DEL 21/03/2004 LA SPORTIVA CARIATESE - COMPRENSORIO MONTALTO UFF
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 102;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell'inizio della gara, mentre l'arbitro in prossimità dell' impianto sportivo
aspettava l'arrivo dei due assistenti, tre "sconosciuti" si avvicinavano all'autovettura e gli
rivolgevano parole di minaccia;
- che, subito dopo, mentre la terna arbitrale si accingeva ad entrare negli spogliatoi, i
sopradetti "sconosciuti" gli rivolgevano ancora parole di minaccia: "arbitro dobbiamo vincere,
hai capito, vedi quello che devi fare, dobbiamo salvarci";
- che il sig. Franco Francesco, dirigente accompagnatore della società La Sportiva Cariatese
rivolgeva parole minacciose verso il commissario di campo e Organi Federali;
- che, durante la gara, un sostenitore della società La Sportiva Cariatese, minacciava uno
degli assistenti arbitrali con un oggetto "non bene identificato, forse un coltello o qualcosa di
simile";
- che un altro sostenitore della società La Sportiva Cariatese, che assieme ad altri si trovava
abusivamente nel campo per destinazione, mentre la terna arbitrale si apprestava a fare
rientro in campo per dare inizio al secondo tempo, colpiva uno degli assistenti arbitrali con
uno sputo alle spalle;
- che, durante la gara, altri sostenitori della suddetta società La Sportiva Cariatese tenevano
un comportamento offensivo verso il commissario di campo e nei confronti di Organi
Federali;
- che a fine gara il giocatore Fortino Francesco (La Sportiva Cariatese) colpiva con un forte
pugno in viso un giocatore della squadra avversaria il quale cadeva per terra e veniva
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ulteriormente colpito con "numerosi e violenti calci sia in faccia che allo stomaco" dal citato
giocatore Fortino;
- che, nel frattempo, sopraggiungeva anche il giocatore Pignataro Alfonso di detta società La
Sportiva Cariatese il quale colpiva ripetutamente il giocatore della società Comprensorio
Montalto Uff. che si trovava ancora per terra, con violenti calci in viso, allo stomaco e per
tutto il corpo;
- che i giocatori Serafini Rocco; Montesanto Leonardo e Covello Antonio tutti appartenenti
alla società La Sportiva Cariatese colpivano con violenti pugni e calci giocatori della squadra
avversaria;
- che, a questo punto, numerosi sostenitori della società La Sportiva Cariatese entravano in
campo (da un cancello sfondato e scavalcando la rete di recinzione) e aggredivano i
giocatori della società Comprensorio Mointalto Uff. (anche quelli ancora in panchina);
- che il maresciallo dei Carabinieri chiamava il 118 e con una autoambulanza faceva
trasportare tre giocatori della società Comprensorio Montalto Uff. più colpiti;
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Comprensorio Montalto Uff.;
delibera
1. revocare la sospensione cautelare nei confronti dei giocatori Fortino Francesco, Pignataro
Alfonso, Serafini Rocco, Montesanto Leonardo, Covello Antonio, del dirigente
accompagnatore ufficiale Franco Francesco, tutti appartenenti alla società La Sportiva
Cariatese e del campo di gioco della società LA SPORTIVA CARIATESE;
2. squalificare il campo di gioco della società LA SPORTIVA CARIATESE per DUE giornate
effettive di gara con decorrenza immediata;
3. infliggere alla società LA SPORTIVA CARIATESE l'ammenda di €. 500,00;
4. squalificare i giocatori FORTINO Francesco e PIGNATARO Alfonso della società LA
SPORTIVA CARIATESE fino al 31 DICEMBRE 2004;
5. squalificare i giocatori SERAFINI Rocco, MOMTESANTO Leonardo e COVELLO Antonio
della società LA SPORTIVA CARIATESE per CINQUE GARE;
6. inibire il sig. FRANCO Francesco, dirigente accompagnatore della società LA SPORTIVA
CARIATESE, fino al 28 APRILE 2004;
7. fare obbligo alla società LA SPORTIVA CARIATESE di tenere indenne la società COMPR.
MONTALTO UFF. dei danni fisici subiti da parte dei propri giocatori, se richiesti;
8. rigettare il reclamo della società Compr. Montalto Uff. ed incamerarsi la relativa tassa;
9. pubblicare il risultato della gara: L.S. CARIATESE – COMPR. MONTALTO UFF. = 0 – 0.