COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 109 della Società U.S. DROSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 05.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Pro Campese – Drosi del 31.01.2004 con il punteggio do 0 – 3, squalifica calciatore MAIO Giovanni fino al 06.04.2006, squalifica calciatore PERRI Vincenzo fino al 06.04.2006

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 109 della Società U.S. DROSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 05.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Pro Campese – Drosi del 31.01.2004 con il punteggio do 0 – 3, squalifica calciatore MAIO Giovanni fino al 06.04.2006, squalifica calciatore PERRI Vincenzo fino al 06.04.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rileva che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti dell’U.S. Drosi a seguito della decisione dell’arbitro di continuare la gara pro-forma per gli incidenti verificatisi; Ed invero, risulta dal referto arbitrale che a seguito del colpo subito all’87° del secondo tempo il direttore di gara avvertiva giramenti di testa e dolori allo stomaco con conati di vomito che non gli consentivano di portare a compimento la gara in maniera regolare; Sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara confermava l’accaduto e precisava che, poiché il clima in campo e fuori era particolarmente surriscaldato, decideva di continuare la gara pro-forma, riuscendo a controllare il malore che avvertiva solo perché mancavano appena tre minuti alla fine della partita; La delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta violenza, consumata o tentata, nei confronti del direttore di gara il quale non ha potuto portare a compimento regolarmente la gara. Le squalifiche comminate a Maio Giovanni e Perri Vincenzo i quali aggredivano l’arbitro colpendolo e lo minacciavano gravemente, appaiono congrue ed adeguate alla natura e all’entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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