COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società A.S. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 98 del 17.03.2004 (Ammenda di € 1000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società A.S. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 98 del 17.03.2004 (Ammenda di € 1000,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua di una approfondita comparata lettura del referto arbitrale e del rapporto redatto dall’assistente di gara i fatti ascritti alla società ricorrente vanno diversamente valutati, poiché è emerso che le persone entrate sul terreno di gioco alla fine del primo tempo, per potersi recare negli spogliatoi, non hanno perpetrato atti rilevati dal direttore di gara, che nel suo referto non ha alcul cenno a quanto invece affermato da uno dei suoi assistenti; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce ad € 600,00 l’ammenda inflitta alla società A.S. BOVALINESE e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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