COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 171 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 17.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Girifalco – Real Botro con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente FALBO Francesco fino al 31.03.2004, squalifica calciatore RIZZO Rodolfo per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 171 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 17.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Girifalco – Real Botro con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente FALBO Francesco fino al 31.03.2004, squalifica calciatore RIZZO Rodolfo per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Presidente del Real Botro; rileva preliminarmente il ricorso è stato proposto dal presidente della Real Botro il quale reclama sia avverso la propria inibizione, sia avverso le sanzioni inflitte nei confronti della società e dei suoi tesserati. Essendo al momento della presentazione del ricorso il Presidente inibito, il reclamo è inammissibile per quanto riguarda le sanzioni contro la società ed i suoi tesserati ai sensi dell’art. 17, comma 8. Per quanto riguarda la posizione del Falbo la Commissione ferma la cessazione della materia del contendente essendo già scontata la sanzione, ritiene dall’esame del referto arbitrale che la stessa sia stata congrua ad adeguata alla natura ed alla entità dei fatti imputati al Falbo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le sanzioni inflitte alla società ed ai suoi tesserati; per quanto riguarda la inibizione del Sig. FALBO Francesco rigetta il ricorso; dispone, infine, incamerarsi la tassa
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