COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 110 del 14/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 04/04/2004 MANDATORICCESE – TORTORA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 110 del 14/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 04/04/2004 MANDATORICCESE - TORTORA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell'inizio della gara, al momento del riconoscimento dei giocatori, Pugliese Saverio dirigente con funzioni di Assistente Arbitrale si rivolgeva all'arbitro con fare offensivo e minaccioso e gli diceva che "i tre punti dovevano rimanere in casa e che la squadra del Tortora doveva tornarsene a casa senza punti; - che durante la gara, quando il risultato della gara era a favore della società Tortora, il citato Pugliese si avvicinava all'arbitro e "sventolandogli la bandierina vicino al viso" gli rivolgeva parole minacciose ed inoltre, bestemmiava; - che i giocatori della società Mandatoriccese accerchiavano l'arbitro ed usando un linguaggio blasfemo, gli rivolgevano minacce; - che l'arbitro fra i giocatori che lo accerchiavano e lo minacciavano riconosceva, senza ombra di dubbio, Cosentino Antonio e Grande Luigi della società Mandatoriccese; - che, nel frattempo, anche i sostenitori della società Mandatoriccese (anche perchè sollecitati dai propri giocatori) rivolgevano all'arbitro ed ai giocatori avversari parole ingiuriose e minacciose; - che il sig. Pugliese Saverio, dirigente con funzioni di Assistente Arbitrale per la società Mandatoriccese, in presenza dei carabinieri mentre l'arbitro si accingeva a dare inizio al secondo tempo gli diceva che se non avesse fatto vincere la propria squadra lo avrebbe "picchiato"; - che anche i sig. Grasso Leonardo e Donnici Gaetano dirigenti della società Mandatoriccese inveivano contro l'arbitro ed i giocatori della società Tortora in quanto a loro modo di vedere si stavano impegnando più del dovuto; - che l'arbitro subito dopo la prima rete segnata dalla soc. Mandatoriccese (28° del secondo tempo) al fine di evitare più seri pregiudizi per se e per i giocatori della società Tortora concedeva alla suddetta società Mandatoriccese un calcio di rigore; - che i sostenitori della società Mandatoriccese lanciavano "sassolini" contro il portiere della squadra avversaria al fine di innervosirlo; - che nessuno dei dirigenti della società Mandatoriccese si adoperavano per fare tornare la calma, anzi istigavano i propri sostenitori e giocatori ad essere più aggressivi; - che a fine gara i citati giocatori Cosentino e Grande (Mandatoriccese) rivolgevano all'arbitro parole ingiuriose e minacciose; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per i sopradetti dirigenti e giocatori anche per la responsabilità oggettiva della società Mandatoriccese; visto l'art 12 punto 1 13 punto 1 comma b) e 14 punto 1 comma e) e f) C.G.S. delibera 1) infliggere alla società Mandatoriccese la punizione sportiva della perdita dI gara col punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società Mandatoriccese l'ammenda di €. 350,00; 3) inibire fino al 31 DICEMBRE 2004 il sig. PUGLIESE SAVERIO dirigente della società MANDATORICCESE; 4) inibire fino al 30 GIUGNO 2004 i signori GRASSO Leonardo e DONNICI Gaetano dirigenti della società MANDATORICCESE; 5) squalificare per SEI GARE i giocatori COSENTINO Antonio e GRANDE Luigi della società MANDATORICCESE.
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