COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della Società F.C. PELLARO CALCIO 1921 avverso la regolarità della gara Pellaro Calcio – Delianuova (2 – 2) del 28.03.2004, Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore FIGUEROA Gaston.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 176 della Società F.C. PELLARO CALCIO 1921
avverso la regolarità della gara Pellaro Calcio – Delianuova (2 – 2) del 28.03.2004,
Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore FIGUEROA Gaston.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rileva che il presente reclamo è inammissibile poiché, in violazione di quanto disposto sul C.U. n°
117 della F.I.G.C. relativamente all’abbreviazione dei termini procedurali (riportato sul C.U. n° 87 del
17.02.2004 del Comitato Regionale Calabria), il reclamo medesimo è pervenuto fuori termine, vale a
dire oltre il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara Pellaro – Delianuova del
28.03.2004;
che, di conseguenza, a questa commissione è preclusa qualunque decisione sulla richiesta della
reclamante tendente a far penalizzare la società Delianuova Calcio con la presunta posizione
irregolare del calciatore Figueroa Gaston;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile dispone incamerarsi la tassa.
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