COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 175 della Società POL. RIZZICONESE avverso la regolarità della gara Rizziconese – Nuova Sanferdinando (2 – 2) del 14.03.2004, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore LA MALFA Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 175 della Società POL. RIZZICONESE avverso la regolarità della gara Rizziconese – Nuova Sanferdinando (2 – 2) del 14.03.2004, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore LA MALFA Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che alla gara ha preso parte il calciatore La Malfa Francesco tesserato per la società A.C. Mileto con la quale ha preso parte alla gara Mileto – Petrizzi valevole per la prima giornata del girone di ritorno; che, per come precisato nel C.U. n° 90 del 25.02.2004 con il quale è stata resa nota l’esclusione della società Mileto per inattività, ai sensi dell’art. 110, comma 2 delle N.O.I.F. era fatto divieto ai calciatori, avessero disputato anche una sola gara del girone di ritorno, di tesserarsi per altra società; che, pertanto, il calciatore La Malfa Francesco non aveva titolo per partecipare alla gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società NUOVA SANFERDINANDO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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