COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della Società A.S. NUOVA CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 01.04.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Melicucco – Nuova Campese col punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, inibizione dirigente POSTORINO Francesco fino al 02.05.2004, ammenda di € 103,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 184 della Società A.S. NUOVA CAMPESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Reggio Calabria di
cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 01.04.2004 (Punizione sportiva perdita della gara
Melicucco – Nuova Campese col punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, inibizione
dirigente POSTORINO Francesco fino al 02.05.2004, ammenda di € 103,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rileva che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito
riportato :
alcuni minuti prima dell’inizio della gara Melicucco – Nuova Campese del 14.03.2004, il dirigente
accompagnatore della società A.S. Nuova Campese, Postorino Francesco, si recava nello
spogliatoio dell’arbitro per comunicargli che i giocatori della propria squadra non avevano alcuna
intenzione di scendere in campo a disputare la gara in quanto non si sentivano tutelati “dalla
presenza di cinque poliziotti, tre carabinieri, dall’arrivo di un’altra pattuglia di carabinieri della
stazione locale” e della presenza dei commissari di campo e viaggiante. A questo punto, dopo aver
disposto la convocazione dei capitani delle due squadre, chiedeva a quello della Nuova Campese,
Gullì Domenico, chiarimenti sulla decisione assunta. A tale domanda il Gullì manifestava la sua
intenzione di riprendere a giocare ma, nello stesso tempo, chiariva che i suoi compagni erano di
parere opposto. Successivamente, la società Nuova Campese presentava all’arbitro la propria
distinta di gara consentendogli, così, di effettuare le rituali operazioni di riconoscimento dei
calciatori. In questa occasione il calciatore della Nuova Campese, Vazzana Pasquale, faceva
presente allo stesso direttore di gara di essere stato “aggredito al volto da una persona a lui
sconosciuta”. A tal proposito, la reclamante allega al reclamo il certificato medico rilasciato al
Vazzana in data 14.03.2004 dal Pronto Soccorso del P.O. di Polistena, con diagnosi di “trauma
contusivo nella regione nasale, zigomatica e orbitale sx”. La società Nuova Campese veniva invitata
dal Commissario viaggiante e dal Maresciallo dei carabinieri a disputare la gara, non essendoci
alcun motivo per astenersi dal farlo, a tale invito, tuttavia, il già citato dirigente Postorino diceva
all’arbitro “io non ho niente contro di voi ma con la Federazione” e così, tutti i componenti della
società Nuova Campese risalivano sul pullman per fare ritorno a casa, con la scorta dalle Forze
dell’Ordine fino allo svincolo autostradale, senza avere impedimenti e/o problemi di alcun genere.
Inoltre, dall’esame congiunto dei rapporti del Commissario di campo e di quello viaggiante emerge
che :
all’arrivo del pullman della società Nuova Campese all’interno dello stadio, alcuni dirigenti della
società Melicucco tenevano un comportamento non regolamentare nei confronti degli ospiti, contro i
quali profferivano frasi offensive e minacciose senza, tuttavia, avvicinarsi agli stessi. In particolare,
dal rapporto del Commissario di campo si rileva che, dopo essere sceso dal pullman, il calciatore
Vazzana Pasquale si allontanava dai compagni di squadra per andare a salutare l’allenatore della
squadra avversaria, nonostante l’esplicito invito a desistere dal suo intendimento rivoltogli dallo
stesso commissario. Il Vazzana quindi si avvicinava all’allenatore della società Melicucco che si
trovava accanto ad alcuni dirigenti della squadra medesima, con i quali dava inizio ad una
discussione dai toni via via sempre più accesi. Il commissario di campo, intervenuto prontamente,
invitava il Vazzana a troncare tale discussione , tuttavia, dopo essersi voltato dalla parte opposta a
quella in cui si stava svolgendo la diatriba, ritenendola conclusa, sentiva il Vazzana intimare ai suoi
interlocutori di togliere le mani di dosso. A questo punto il Commissario di campo invitava, con
successo, il Vazzana a far rientro negli spogliatoi e provvedeva a riportare la calma fra i dirigenti.
Successivamente, il Vazzana faceva notare che “nel colloquio precedente aveva rimediato una
escoriazione alla guancia sx”. Alla luce di quanto esposto, pur tenendo conto di un evidente
condizionamento patito dalla società Nuova Campese per i fatti accaduti in occasione della gara
disputata a Melicucco contro l’altra compagine locale (riferiti dal Giudice di I° grado nella propria
decisione), va osservato che in occasione della gara oggetto d’esame erano regolarmente presenti
le Forze dell’Ordine a garanzia della tutela dell’ordine pubblico, oltre che i Commissari di campo e
viaggiante a garanzia della regolarità dello svolgimento della gara.
Né può essere addotta a valida motivazione della rinuncia l’atto di violenza subito dal calciatore
Bazzana, essendosi rilevato fatto isolato e per di più agevolato da un comportamento imprudente
del calciatore che, contravvenendo alle esortazioni del Commissario di campo, si allontanava dai
compagni prendendo parte ad un’animata discussione con i dirigenti avversari. Infatti, la situazione
relativa all’ordine pubblico si era normalizzata, così come assicurato negli spogliatoi alla società
Nuova Campese dal Maresciallo dei carabinieri e dal Commissari viaggiante. Pertanto, non può
essere giustificata la decisione della società reclamante di non disputare la gara, tenuto conto che
l’art. 55 delle N.O.I.F. ammette la possibilità che le società rinuncino alla disputa della gara solo in
presenza di causa di forza maggiore (rimandando alla società medesima l’onere della relativa
prova) che, nel casi di specie non si è verificata.
Pertanto, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F.,
comminando le sanzioni ivi previste a carico della società rinunciataria che, quindi, vanno in questa
sede confermate, così come l’inibizione inflitta al dirigente Postorino Francesco;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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