COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della Società A.S. NUOVA CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 01.04.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Melicucco – Nuova Campese col punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, inibizione dirigente POSTORINO Francesco fino al 02.05.2004, ammenda di € 103,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della Società A.S. NUOVA CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 01.04.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Melicucco – Nuova Campese col punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, inibizione dirigente POSTORINO Francesco fino al 02.05.2004, ammenda di € 103,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato : alcuni minuti prima dell’inizio della gara Melicucco – Nuova Campese del 14.03.2004, il dirigente accompagnatore della società A.S. Nuova Campese, Postorino Francesco, si recava nello spogliatoio dell’arbitro per comunicargli che i giocatori della propria squadra non avevano alcuna intenzione di scendere in campo a disputare la gara in quanto non si sentivano tutelati “dalla presenza di cinque poliziotti, tre carabinieri, dall’arrivo di un’altra pattuglia di carabinieri della stazione locale” e della presenza dei commissari di campo e viaggiante. A questo punto, dopo aver disposto la convocazione dei capitani delle due squadre, chiedeva a quello della Nuova Campese, Gullì Domenico, chiarimenti sulla decisione assunta. A tale domanda il Gullì manifestava la sua intenzione di riprendere a giocare ma, nello stesso tempo, chiariva che i suoi compagni erano di parere opposto. Successivamente, la società Nuova Campese presentava all’arbitro la propria distinta di gara consentendogli, così, di effettuare le rituali operazioni di riconoscimento dei calciatori. In questa occasione il calciatore della Nuova Campese, Vazzana Pasquale, faceva presente allo stesso direttore di gara di essere stato “aggredito al volto da una persona a lui sconosciuta”. A tal proposito, la reclamante allega al reclamo il certificato medico rilasciato al Vazzana in data 14.03.2004 dal Pronto Soccorso del P.O. di Polistena, con diagnosi di “trauma contusivo nella regione nasale, zigomatica e orbitale sx”. La società Nuova Campese veniva invitata dal Commissario viaggiante e dal Maresciallo dei carabinieri a disputare la gara, non essendoci alcun motivo per astenersi dal farlo, a tale invito, tuttavia, il già citato dirigente Postorino diceva all’arbitro “io non ho niente contro di voi ma con la Federazione” e così, tutti i componenti della società Nuova Campese risalivano sul pullman per fare ritorno a casa, con la scorta dalle Forze dell’Ordine fino allo svincolo autostradale, senza avere impedimenti e/o problemi di alcun genere. Inoltre, dall’esame congiunto dei rapporti del Commissario di campo e di quello viaggiante emerge che : all’arrivo del pullman della società Nuova Campese all’interno dello stadio, alcuni dirigenti della società Melicucco tenevano un comportamento non regolamentare nei confronti degli ospiti, contro i quali profferivano frasi offensive e minacciose senza, tuttavia, avvicinarsi agli stessi. In particolare, dal rapporto del Commissario di campo si rileva che, dopo essere sceso dal pullman, il calciatore Vazzana Pasquale si allontanava dai compagni di squadra per andare a salutare l’allenatore della squadra avversaria, nonostante l’esplicito invito a desistere dal suo intendimento rivoltogli dallo stesso commissario. Il Vazzana quindi si avvicinava all’allenatore della società Melicucco che si trovava accanto ad alcuni dirigenti della squadra medesima, con i quali dava inizio ad una discussione dai toni via via sempre più accesi. Il commissario di campo, intervenuto prontamente, invitava il Vazzana a troncare tale discussione , tuttavia, dopo essersi voltato dalla parte opposta a quella in cui si stava svolgendo la diatriba, ritenendola conclusa, sentiva il Vazzana intimare ai suoi interlocutori di togliere le mani di dosso. A questo punto il Commissario di campo invitava, con successo, il Vazzana a far rientro negli spogliatoi e provvedeva a riportare la calma fra i dirigenti. Successivamente, il Vazzana faceva notare che “nel colloquio precedente aveva rimediato una escoriazione alla guancia sx”. Alla luce di quanto esposto, pur tenendo conto di un evidente condizionamento patito dalla società Nuova Campese per i fatti accaduti in occasione della gara disputata a Melicucco contro l’altra compagine locale (riferiti dal Giudice di I° grado nella propria decisione), va osservato che in occasione della gara oggetto d’esame erano regolarmente presenti le Forze dell’Ordine a garanzia della tutela dell’ordine pubblico, oltre che i Commissari di campo e viaggiante a garanzia della regolarità dello svolgimento della gara. Né può essere addotta a valida motivazione della rinuncia l’atto di violenza subito dal calciatore Bazzana, essendosi rilevato fatto isolato e per di più agevolato da un comportamento imprudente del calciatore che, contravvenendo alle esortazioni del Commissario di campo, si allontanava dai compagni prendendo parte ad un’animata discussione con i dirigenti avversari. Infatti, la situazione relativa all’ordine pubblico si era normalizzata, così come assicurato negli spogliatoi alla società Nuova Campese dal Maresciallo dei carabinieri e dal Commissari viaggiante. Pertanto, non può essere giustificata la decisione della società reclamante di non disputare la gara, tenuto conto che l’art. 55 delle N.O.I.F. ammette la possibilità che le società rinuncino alla disputa della gara solo in presenza di causa di forza maggiore (rimandando alla società medesima l’onere della relativa prova) che, nel casi di specie non si è verificata. Pertanto, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., comminando le sanzioni ivi previste a carico della società rinunciataria che, quindi, vanno in questa sede confermate, così come l’inibizione inflitta al dirigente Postorino Francesco; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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