COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 186 della Società A.S. MESSIGNADESE avverso la regolarità della gara Drosi – Messignadese (3 – 0) del 13.03.2004, Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore ZANGARI Danilo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 186 della Società A.S. MESSIGNADESE avverso la regolarità della gara Drosi – Messignadese (3 – 0) del 13.03.2004, Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore ZANGARI Danilo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva preliminarmente che le controdeduzioni della società Drosi sono inammissibili in quanto, in violazione dell’art. 29, comma 7 del C.G.S., la stessa non ha provato di averne trasmesso copia alla reclamante; che il calciatore Zangari Danilo (nato il 01.11.1985) risulta essere regolarmente tesserato con la società Drosi dal 21.02.2004; che lo Zangari, con provvedimento del Giudice di I° grado pubblicato sul C.U. n° 28 del 18.12.2003 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, è stato squalificato per tre giornate di gara nel periodo in cui era tesserato con la società Nuova Cinquefrondese, dichiarata successivamente inattiva (v. delibera del Giudice Sportivo riportata sul C.U. n° 32 del 15.01.2004 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria); che lo stesso ha scontato le tre giornate di squalifica inflittegli, non prendendo parte alle seguenti gare : Greffa Mosorrofa – Drosi del 22.02.2004, Drosi – Varapodio del 28.02.2004 e Nuova Molochiese – Drosi del 07.03.2004; ritenuto pertanto che, a differenza qi quanto sostenuto dalla reclamante nel reclamo in esame, il calciatore Zangari Danilo aveva titolo a partecipare alla gara Drosi – Messignadese del 13.03.2004; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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