COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 149 della Società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 03.03.2004 (Ammenda di € 200,00, inibizione dirigente D’AGOSTINO Domenico fino al 30.06.2004, squalifica allenatore ADORNATO Domenico fino al 03.03.2009, squalifica assistente arbitrale D’AGOSTINO Sergio fino al 30.06.2004, squalifica calciatore RUSSO Damiano fino al 31.12.2007, squalifica calciatore MILANO Angelo fino al 03.03.2007, squalifica calciatore GIORDANO Alessandro per QUATTRO gare). RECLAMO N. 150 del Sig. D’AGOSTINO Serafino (società Taurianovese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 03.03.2004 (Squalifica fino al 03.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 149 della Società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 03.03.2004 (Ammenda di € 200,00, inibizione dirigente D’AGOSTINO Domenico fino al 30.06.2004, squalifica allenatore ADORNATO Domenico fino al 03.03.2009, squalifica assistente arbitrale D’AGOSTINO Sergio fino al 30.06.2004, squalifica calciatore RUSSO Damiano fino al 31.12.2007, squalifica calciatore MILANO Angelo fino al 03.03.2007, squalifica calciatore GIORDANO Alessandro per QUATTRO gare). RECLAMO N. 150 del Sig. D’AGOSTINO Serafino (società Taurianovese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 03.03.2004 (Squalifica fino al 03.03.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e i reclami; dispone la riunione dei ricorsi; sentiti i reclamanti e l’arbitro a chiarimenti; osserva per quanto attiene le posizioni dei tesserati D’Agostino Domenico, D’Agostino Sergio, Russo Damiano, Milano Angelo e Giordano Alessandro il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto e risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; Le sanzioni inflitte ai tesserati D’Agostino Domenico, D’Agostino Sergio e Giordano Alessandro sono congrue ed adeguate, pertanto devono essere confermate; le sanzioni inflitte ai calciatori Milano Angelo e Russo Damiano appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti loro ascritti e devono essere ridotte; la sanzione inflitta a D’Agostino Serafino è congrua ed adeguata essendosi quest’ultimo, pur essendo del tutto estraneo alla gara, resosi responsabile di atti di particolare violenza nei confronti del direttore di gara (che lo ha sicuramente identificato) colpendolo con un calcio ai genitali e con un pugno al viso oltre che uno sputo, manifestazione inurbana e volgarissima di profondo disprezzo; deve essere revocata la squalifica inflitta all’allenatore Adornato Domenico avendo il direttore di gara ammesso di averlo erroneamente indicato quale autore dell’atto di violenza, effettivamente compiuto da D’Agostino Domenico; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la squalifica inflitta all’allenatore ADORNATO Domenico; riduce la squalifica inflitta al calciatore RUSSO Damiano fino al 25 SETTEMBRE 2006; riduce la squalifica inflitta al calciatore MILANO Angelo fino al 25 MARZO 2006; conferma le squalifiche inflitte ai tesserati D’AGOSTINO Serafino, D’AGOSTINO Domenico, D’AGOSTINO Sergio e GIORDANO Alessandro; dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo per quanto attiene la posizione del tesserato D’AGOSTINO Domenico; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante e restituire quella versata del Sig. D’Agostino Serafino.
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