COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 180 della Società U.S. BIVONGI PAZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 105 del 31.03.2004 ( Punizione sportiva perdita della gara Bivongi Pazzano – Petrizzi con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione ed ammenda di € 155,00 per prima rinuncia).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 180 della Società U.S. BIVONGI PAZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 105 del 31.03.2004 ( Punizione sportiva perdita della gara Bivongi
Pazzano – Petrizzi con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione ed ammenda di
€ 155,00 per prima rinuncia).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Petrizzi;
sentito telefonicamente il direttore di gara “a chiarimenti”;
rileva che, dal rapporto dell’arbitro della gara Bivongi - Petrizzi del 21.03.2004, risulta quanto qui di
seguito riportato:
al 12° del II tempo, entravano sul terreno di gioco “due funzionari dei carabinieri” che invitavano il
direttore di gara a sospendere l’incontro, in quanto di lì a poco sarebbe atterrato l’elisoccorso per
trasportare in una struttura sanitaria idonea un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente
stradale. Il direttore di gara, preso atto di quanto comunicatogli, decideva “di sospendere la gara e
le due squadre rientravano negli spogliatoi”.
Al termine delle operazioni di soccorso, durate all’incirca venti minuti, l’arbitro invitava le squadre a
ritornare in campo per riprendere l’incontro. Tuttavia, si presentavano sul terreno di gioco
solamente i calciatori della Società Petrizzi, mentre i dirigenti della Società Bivongi comunicavano
all’arbitro che “alcuni calciatori erano rimasti sconvolti nel vedere il ferito ...(omissis)...in quanto
parente di un giocatore della stessa squadra”, per cui gli stessi calciatori non si sentivano in grado
di riprendere la gara.
Preso atto di ciò, l’arbitro si portava al centro del campo e decretava la conclusione anticipata della
competizione.
Alla luce di quanto esposto, va ritenuta del tutto arbitraria la decisione assunta dalla Società
Bivongi Pezzano di non proseguire le gara, tenuto conto che l’art.55 N.O.I.F. ammette la possibilità
che le società rinuncino alla disputa della gara solo in presenza di una causa di forza maggiore
(rimandando alla società medesima l’onere della relativa prova) ed il caso in esame non appare
assimilabile a detta fattispecie.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il direttore di gara - interpellato
telefonicamente - ha chiarito di avere sospeso momentaneamente la gara, in attesa del
compimento delle operazioni di soccorso, così come implicitamente confermato dal successivo
invito alla ripresa dell’incontro.
Appare opportuno rammentare, infine, che l’art.31, lett.A) punto a1), C.G.S., indica il rapporto
arbitrale quale fonte di prova privilegiata, provenendo da un soggetto che, essendo
istituzionalmente “super partes”, non può essere portatore di un interesse ad alterare o distorcere,
sia pure non intenzionalmente, la verità (cfr. C.A.F. C.U. n.18/C-27.01.1983).
In conclusione, l’adìta Commissione ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente applicato il
disposto di cui all’art.53 N.O.I.F. comminando le sanzioni ivi previste a carico della società
rinunciataria e che, pertanto, le stesse vadano in questa sede confermate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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