COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 197 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff. n° 37 del 31.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Bocchigliero – Lauropoli col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GRAZIADIO Nicola per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 197 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff. n° 37 del 31.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Bocchigliero – Lauropoli col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GRAZIADIO Nicola per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante; rilevato che la società lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della U.S. Lauropoli a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 30 del secondo tempo. Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione del calciatore Elia Andrea l’arbitro veniva spintonato alle spalle e successivamente rincorso da tutti i calciatori del Lauropoli che lo costringevano a rifugiarsi negli spogliatoi. Che il successivo tentativo di riprendere la gara veniva fustrato dai medesimi calciatori che aggredivano verbalmente il direttore di gara con frasi minacciose tanto da costringerlo a rientrare ancora una volta negli spogliatoi. La delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione proforma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato oltretutto da atti di concreta intimidazione e di violenza consumata nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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