COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 della Società U.S. SAN CALOGERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 41 del 25.2.2004 (Punizione sportiva perdita della gara San Calogero – Mesiano dell’8.2.2004 con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 160 della Società U.S. SAN CALOGERO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di
cui al C.U. n° 41 del 25.2.2004 (Punizione sportiva perdita della gara San Calogero –
Mesiano dell’8.2.2004 con il punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo
sentito l’arbitro nonché il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rileva che la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha inflitto alla U. S.
San Calogero la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 a
favore della società Mesiano;
L’arbitro nel suo rapporto ha ricostruito i fatti relativi alla gara in esame per come segue:
intorno al 7° del secondo tempo, sul punteggio di 1 a 0 per la squadra ospite, a seguito di un fallo
di gioco, tutti i calciatori del San Calogero circondavano l’arbitro protestando vivacemente.
L’arbitro chiedeva al capitano del San Calogero un intervento per sedare gli animi ma questi, al
contrario, si mostrava tra i più esagitati. Non essendo – per l’opposizione dei tesserati del San
Calogero - in grado di assumere le decisioni disciplinari che il caso imponeva, ammonizioni e/o
espulsioni, formalizzava allo stesso capitano la sua decisione di sospendere la gara, ed emetteva
perciò il triplice fischio. In conseguenza di tale decisione tutta la panchina si portava in campo e
l’allenatore del San Calogero invitava l’arbitro a riprendere il gioco per evitare che eventi più gravi
si verificassero. Lo stesso allenatore del San Calogero riusciva a calmare i suoi giocatori. L’arbitro
riprendeva il gioco, ma solo perché costretto dai calciatori del San Calogero ed esclusivamente pro
forma. Va, senza ombra di dubbio, affermato che la gara non ha avuto regolare svolgimento; difatti
la ricostruzione dei fatti chiarisce come l’arbitro, a seguito degli incidenti verificatisi al 7° del
secondo tempo, ha fischiato la fine della gara e l’abbia ripresa pro forma solo per evitare il
verificarsi di più gravi incidenti. Si impone – quindi - di valutare se la decisione di interruzione prima
e di prosecuzione pro forma della gara poi, possa definirsi legittima perché assunta in presenza dei
presupposti che ne richiedevano l’adozione. Le attività istruttorie di questo procedimento inducono
alla determinazione che i necessari presupposti in effetti ricorrevano. Vale la pena di ricordare
come la C.A.F. in relazione all’art. 64 comma 2 N.O.I.F. - che attribuisce all’arbitro il potere di
interrompere la gara o di proseguirla pro forma in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio,
appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da
non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio - abbia sempre
richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e
non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. Nel caso che occupa
la valutazione globale della situazione nonché l’esame dei singoli episodi induce a ritenere che
l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo adeguato. La sua decisione non si mostra perciò
censurabile. Per tali motivi, consequenzialmente, questa Commissione dispone il rigetto del
reclamo.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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