COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 178 della Società LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Ammenda di € 500, squalifiche calciatori FORTINO Francesco e PIGNATARO ALFONSO fino al 31.12.2004, squalifiche calciatori SERAFINI Rocco, MONTESATO Leonardo e COVELLO Antonio per CINQUE gare, inibizione dirigente FRANCO Francesco fino al 28.4.2004). RECLAMO n. 179 della Società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Comp. Montalto Uff. del 21.3.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 178 della Società LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Ammenda di € 500, squalifiche calciatori FORTINO Francesco e PIGNATARO ALFONSO fino al 31.12.2004, squalifiche calciatori SERAFINI Rocco, MONTESATO Leonardo e COVELLO Antonio per CINQUE gare, inibizione dirigente FRANCO Francesco fino al 28.4.2004). RECLAMO n. 179 della Società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Comp. Montalto Uff. del 21.3.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti il commissario di campo e quello viaggiante, nonché il rappresentante della Società La Sportiva Cariatese; rileva con decisione del 19.4.2004 pubblicata sul C.U. 112 del 20.4.2004, la Commissione disciplinare dopo aver riunito i reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva stralciava – decidendo nel merito delle sanzioni loro inflitte – le posizioni dei calciatori Montesanto e Serafini, e si riservava l’esame delle rimanenti richieste delle reclamanti in esito ad ulteriori e necessari approfondimenti istruttori. Detta attività è stata espletata nel corso della seduta odierna a mezzo delle audizioni del Commissario di campo e del Commissario viaggiante al seguito della Società Comprensorio Montalto. I fatti per come ricostruiti nel corso del procedimento inducono questa Commissione a rigettare entrambi i ricorsi. La gara ha avuto svolgimento regolare. Gli episodi verificatisi prima e durante la stessa, pur se deprecabili nell’ottica dei principi di lealtà e correttezza sportiva, non hanno integrato estremi di gravità tale da incidere sull’andamento agonistico dell’incontro. Parimenti è da dirsi per le doglianze della Società La Sportiva Cariatese in merito all’entità delle sanzioni comminate nei confronti dei suoi tesserati. In via primaria congrua è da ritenersi l’inibizione nei confronti del Dirigente accompagnatore della La Sportiva Cariatese che si è reso protagonista di comportamento reiteratamente minaccioso e offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e dei Commissari. Assolutamente congrua alla particolare gravità e violenza dei fatti contestati è da ritenersi la sanzione nei confronti dei calciatori Fortino Francesco e Pignataro Alfonso resisi - senza alcun ombra di dubbio - responsabili della proditoria aggressione nei confronti del calciatore che vestiva la maglia numero 3 del Montalto. Si ritiene da ultimo congrua l’ammenda inflitta alla Società La Sportiva Cariatese. P.Q.M. rigetta i reclami; dispone incamerarsi la tassa della società Comprensorio Montalto ed accreditarsi sul proprio conto quella della società La Sportiva Cariatese.
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