• Stagione sportiva: 2003/2004
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004
– pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 178 della Società LA SPORTIVA CARIATESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Ammenda di € 500, squalifiche calciatori FORTINO Francesco e
PIGNATARO ALFONSO fino al 31.12.2004, squalifiche calciatori SERAFINI Rocco,
MONTESATO Leonardo e COVELLO Antonio per CINQUE gare, inibizione dirigente
FRANCO Francesco fino al 28.4.2004).
RECLAMO n. 179 della Società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Comp. Montalto Uff.
del 21.3.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 178 della Società LA SPORTIVA CARIATESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Ammenda di € 500, squalifiche calciatori FORTINO Francesco e
PIGNATARO ALFONSO fino al 31.12.2004, squalifiche calciatori SERAFINI Rocco,
MONTESATO Leonardo e COVELLO Antonio per CINQUE gare, inibizione dirigente
FRANCO Francesco fino al 28.4.2004).
RECLAMO n. 179 della Società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Comp. Montalto Uff.
del 21.3.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed i reclami;
sentiti il commissario di campo e quello viaggiante, nonché il rappresentante della Società La
Sportiva Cariatese;
rileva con decisione del 19.4.2004 pubblicata sul C.U. 112 del 20.4.2004, la Commissione
disciplinare dopo aver riunito i reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva stralciava –
decidendo nel merito delle sanzioni loro inflitte – le posizioni dei calciatori Montesanto e Serafini, e
si riservava l’esame delle rimanenti richieste delle reclamanti in esito ad ulteriori e necessari
approfondimenti istruttori.
Detta attività è stata espletata nel corso della seduta odierna a mezzo delle audizioni del
Commissario di campo e del Commissario viaggiante al seguito della Società Comprensorio
Montalto.
I fatti per come ricostruiti nel corso del procedimento inducono questa Commissione a rigettare
entrambi i ricorsi. La gara ha avuto svolgimento regolare. Gli episodi verificatisi prima e durante la
stessa, pur se deprecabili nell’ottica dei principi di lealtà e correttezza sportiva, non hanno
integrato estremi di gravità tale da incidere sull’andamento agonistico dell’incontro.
Parimenti è da dirsi per le doglianze della Società La Sportiva Cariatese in merito all’entità delle
sanzioni comminate nei confronti dei suoi tesserati. In via primaria congrua è da ritenersi
l’inibizione nei confronti del Dirigente accompagnatore della La Sportiva Cariatese che si è reso
protagonista di comportamento reiteratamente minaccioso e offensivo nei confronti degli ufficiali di
gara e dei Commissari. Assolutamente congrua alla particolare gravità e violenza dei fatti
contestati è da ritenersi la sanzione nei confronti dei calciatori Fortino Francesco e Pignataro
Alfonso resisi - senza alcun ombra di dubbio - responsabili della proditoria aggressione nei
confronti del calciatore che vestiva la maglia numero 3 del Montalto. Si ritiene da ultimo congrua
l’ammenda inflitta alla Società La Sportiva Cariatese.
P.Q.M.
rigetta i reclami;
dispone incamerarsi la tassa della società Comprensorio Montalto ed accreditarsi sul proprio conto
quella della società La Sportiva Cariatese.
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Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004
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Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 178 della Società LA SPORTIVA CARIATESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Ammenda di € 500, squalifiche calciatori FORTINO Francesco e
PIGNATARO ALFONSO fino al 31.12.2004, squalifiche calciatori SERAFINI Rocco,
MONTESATO Leonardo e COVELLO Antonio per CINQUE gare, inibizione dirigente
FRANCO Francesco fino al 28.4.2004).
RECLAMO n. 179 della Società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
C.U. n. 105 del 31.3.2004 (Regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Comp. Montalto Uff.
del 21.3.2004)."