COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE a carico di: D’AMELIO Aurelio (Arbitro appartenente al C.R.A. Calabria), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità), su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE a carico di: D’AMELIO Aurelio (Arbitro appartenente al
C.R.A. Calabria), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.
(violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità), su deferimento della Procura
Federale della F.I.G.C..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentiti il Sostituto Procuratore Federale, il difensore e, personalmente il Sig. Aurelio D’Amelio;
rileva in fatto
il 26.11.2003 perveniva al Comitato Regionale Calabria esposto a firma del Sig. Viceconte Antonio,
Presidente della A.S. San Lorenzo del Vallo, che denunciava il comportamento dell’arbitro della
gara S.Lorenzo del Vallo – Sporting Terranova del 23.11.2003 il quale, prima della gara, si era
presentato ai dirigenti delle due squadre, declinando false generalità e che, al termine della gara
stessa, non rinvenendo il portafoglio ed il telefonino si recava presso la caserma dei carabinieri per
denunciare il furto subito mai effettivamente perpetrato atteso che gli oggetti, dopo accurate ricerche
venivano rinvenuti nella sua autovettura.
A seguito dell’esposto l’Ufficio Indagini apriva una indagine per l’accertamento dei fatti che si
concludevano con il deferimento del Sig. Aurelio D’AMELIO a questa commissione per rispondere:
a) di avere fornito prima dell’incontro S.Lorenzo – Sporting Terranova del 23.11.2003 ai
dirigenti delle due squadre ed alla stampa presente false generalità;
b) di avere minacciato di sporgere denuncia ai carabinieri per la perdita dei documenti e del
telefonino in effetti mai perduti poichè gli stessi, a seguito di accurate ricerche, venivano
rinvenuti nella sua autovettura.
Nella seduta del 17.05.2004 il Sostituto Procuratore Federale concludeva per la irrogazione della
sanzione della inibizione per mesi tre e la difesa per il proscioglimento.
osserva
preliminarmente deve essere affermata la competenza di questa commissione a conoscere del
procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 6 dello Statuto.
Nel merito deve essere affermata la responsabilità del Sig. D’Amelio Aurelio in ordine alla
contestazione di cui al capo a) non potendosi revocare in dubbio che il direttore di gara, prima
dell’inizio della stessa, abbia fornito false generalità. La prova deve ricavarsi dalle univoche
deposizioni dei Presidenti delle due squadre ma, soprattutto, dalla circostanza che il falso cognome,
Manovito o Mandorito, sia stato riportato il giorno successivo alla gara da un quotidiano.
A ciò aggiungasi che la firma apposta dal direttore di gara sulla distinta dei giocatori presentata dalle
due squadre e assolutamente illeggibile mentre perfettamente chiara è quella in calce alle
dichiarazioni rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini. Quanto alle motivazioni che hanno indotto
al Sig. D’Amelio Aurelio fornire false generalità sono condivisibili le conclusioni dell’Ufficio Indagini
che fanno risalire il suo comportamento al fine di evitare di essere ricollegato al padre che nel
giugno del 2003 aveva avuto un acceso diverbio con l’allora Presidente del S.Lorenzo del Vallo a
seguito del quale quest’ultimo era stata comminata una pesante sanzione disciplinare.
Il sig. D’Amelio deve essere invece prosciolto dell’addebito di cui al capo b) potendosi ritenere che
subito dopo l’incontro, sollecitato dai carabinieri a lasciare in fretta lo spogliatoio, abbia gettato il
soprabito sul sedile posteriore causando la caduta degli oggetti personali poi rinvenuti.
Manca in ogni caso la prova che abbia scientemente occultato gli oggetti per cagionare danno al
dirigente che aveva in consegna la chiave dello spogliatoio.
P.Q.M.
La Commissione viste le richieste del Sostituto Procuratore Federale e della difesa, dichiara il sig.
Aurelio D’AMELIO responsabile della violazione contestata relativamente al capo a) e irroga allo
stesso la sospensione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi DUE (fino al 25.07.2004).
Proscioglie il sig. Aurelio D’AMELIO della contestazione di cui al capo b).
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