COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: COSMANO Carmine,nato il 17.03.1983, VIZZARI Annunziato, nato il 21.01.1985, TRIMBOLI Salvatore, nato il 23.04.1984, (tesserati con la società A.C. Nuova Molochiese), LAROSA Giuseppe, nato il 04.08.1985, (tesserato con la società G.S. Taurianova 2003), MOSCATO Fioravanti, nato il 26.05.1978, (tesserato con la società A.S. Terranova Calcio), e del Sig. SCORDO Nazareno, (Presidente società A.S. Terranova Calcio), per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè della società A.S. TERRANOVA CALCIO in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: COSMANO Carmine,nato il 17.03.1983, VIZZARI Annunziato, nato il 21.01.1985, TRIMBOLI Salvatore, nato il 23.04.1984, (tesserati con la società A.C. Nuova Molochiese), LAROSA Giuseppe, nato il 04.08.1985, (tesserato con la società G.S. Taurianova 2003), MOSCATO Fioravanti, nato il 26.05.1978, (tesserato con la società A.S. Terranova Calcio), e del Sig. SCORDO Nazareno, (Presidente società A.S. Terranova Calcio), per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè della società A.S. TERRANOVA CALCIO in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. I primi tre per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere preso parte alla gara Messignadese – Terranova Calcio nelle fila di quest’ultima società, non avendone titolo poiché tesserati per altra società /A.C.Molochiese) e violando i principi sportivi della lealtà, correttezza e probità. Il quarto per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere preso parte alla gara Messignadese – Terranova Calcio nelle fila di qust’ultima società, non avendone titolo poiché tesserato per altra società (G.S. Taurianova 2003) e violando i principi della lealtà, correttezza e probità. Il quinto per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere, in qualità di Capitano della società A.S. Terranova Calcio, sottoscritto la distinta di gara della propria squadra, consentendo la partecipazione alla gara dei calciatori sopra elencati. Il sig. Scordo Nazareno per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere consentito, in qualità di Presidente della società Terranova Calcio, la partecipazione alla gara dei calciatori Cosmano, Triboli, Vizzari e La Rosa, pur essendo consapevole che gli stessi erano tesserati per altra società; la società Terranova Calcio per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati; Su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria in esito alla decisione del reclamo n° 201 del 2004; LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; vista la decisione del reclamo n° 201 proposto dalla società A.S. Messignadese; considerato che risulta incontrovertibilmente quanto addebitato ai calciatori, al sig. Scordo Nazareno ed alla società A.C. Terranova Calcio; ritenuto che alla gara stessa hanno partecipato i calciatori Cosmano, Trimboli, Vizzari, e La Rosa che non avevano titolo perché tesserati per altre società; che della violazione rispondono anche il Capitano della società A.S. Terranova Calcio, il Presidente e la stessa società; considerato che i tesserati e la società non hanno ritenuto di comparire davanti a questa Commissione; P.Q.M. Irroga, tenuto conto delle decisioni della C.A.F. sulla effettiva afflittività della pena: ai calciatori COSMANO Carmine, TRIMBOLI Salvatore, VIZZARI Annunziato, LA ROSA Giuseppe e MOSCATO Fioravanti la squalifica fino al 30 GIUGNO 2005; al Sig. SCORDO Nazareno, Presidente della A.C. Terranova Calcio, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 31 DICEMBRE 2004; alla società A.C. TERRANOVA CALCIO l’ammenda di € 500,00.
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