COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 208 della Società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato di inammissibilità del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 117 del 28.04.2004 (Inibizione dirigente D’AGOSTINO Domenico fino al 03.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 208 della Società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato di inammissibilità del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 117 del 28.04.2004 (Inibizione dirigente D’AGOSTINO Domenico fino al 03.03.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; rileva preliminarmente che: - Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Cittanovese - Gioiosa Jonica del 25.02.2004, ha irrogato - fra l’altro - la squalifica fino al 03.03.2009 all’allenatore Adornato Domenico della Società S.C. Cittanovese, “per avere, dopo il provvedimento di allontanamento per proteste, afferrato l’arbitro per i genitali senza procurare dolore e rivolto allo stesso parole offensive e gravemente minacciose (cfr. C.U. n.92 del 03.03.2004 del Comitato Regionale Calabria); - La Società S.C. Cittanovese, avverso i provvedimenti assunti dal Giudice di I grado, ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare, a seguito del quale l’adìta Commissione, nel corso della seduta del 26.04.2004, ha deciso - fra l’altro – di revocare la squalifica di cui sopra inflitta all’allenatore Adornato Domenico, in quanto il direttore di gara, convocato “a chiarimenti”, ha ammesso di avere erroneamente indicato l’Adornato quale autore dell’atto di violenza perpetrato nei suoi confronti, al posto del vero responsabile individuato nella persona di D’Agostino Domenico, dirigente della Cittanovese (cfr.C.U n.116 del 26.04.2004 del Comitato Regionale Calabria); - Contestualmente, la Commissione Disciplinare ha disposto la remissione degli atti al Giudice Sportivo per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti a carico del D’Agostino; - Il Giudice Sportivo, preso atto della delibera de qua della Commissione Disciplinare, sanzionava il dirigente D’Agostino Domenico inibendolo fino al 03.03.2009 (cfr. C.U. n.117 del 28.04.2004 del Comitato Regionale Calabria). La Società S.C. Cittanovese, col reclamo oggetto d’esame, ricorre avverso quest’ultima sanzione, asserendo che l’autore dei fatti addebitati al dirigente D’Agostino Domenico non è il dirigente medesimo ma un calciatore di altra società locale che, dovendo disputare una gara (relativa ad un differente campionato) successiva a quella in questione, si trovava sul terreno di gioco essendo “riuscito ad intrufolarsi fra i calciatori in panchina della S.C. Cittanovese”. L’arbitro della gara in esame, convocato “a chiarimenti” nel corso dell’odierna seduta, dopo aver preso visione della foto posta sulla carta d’identità di D’Agostino Domenico, ha ammesso che il D’Agostino è persona diversa da quella resasi responsabile del comportamento ai suoi danni. Pertanto, a seguito delle odierne dichiarazioni dell’arbitro, dev’essere revocata l’inibizione inflitta fino al 03.03.2009 al dirigente D’Agostino Domenico, il quale, tuttavia, deve ancora finire di scontare l’inibizione inflittagli dal Giudice Sportivo fino al 30.06.2004 per altri fatti addebitatigli (cfr. C.U. n.92 del 3.3.2004 del Comitato Reg.le Calabria). Devono, inoltre, essere trasmessi gli atti all’Ufficio Indagini, in quanto il fatto accaduto merita adeguati e più approfonditi accertamenti per la serietà e la rilevanza rivestite; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, REVOCA l’inibizione inflitta fino al 03 MARZO 2009 al dirigente D’AGOSTNO Domenico, dirigente della Società S.C. Cittanovese, il quale, tuttavia, deve ancora finire di scontare l’inibizione inflittagli dal Giudice Sportivo fino al 30.06.2004 per altri fatti addebitatigli (cfr. C.U. n.92 del 03.03.2004 del Comitato Regionale Calabria). dispone, inoltre, di accreditare la tassa sul conto della società reclamante. dispone, infine, trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza;
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