COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 dell’8/10/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato Promozione Gara del 28.9.2003 AFRICO – NUOVA SANFERDINANDO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 dell'8/10/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato Promozione Gara del 28.9.2003 AFRICO – NUOVA SANFERDINANDO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 28; letti gli atti ufficiali e preso atto delle motivazioni a sostegno del reclamo preannunciato presentate da parte della società reclamante, delle controdeduzioni nonché della successiva rinuncia al ricorso circa la gara in oggetto, dopo attente riflessioni, da parte della reclamante; ritenuto che i motivi a sostegno del reclamo proposto non trovano adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che, nonostante le sostituzioni effettuate dalla società Africo, per tutta la durata della gara hanno preso parte nelle fila della stessa almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1985 in poi; delibera 1) incamerarsi la tassa reclamo 2) pubblicare il risultato della gara Africo – Nuova Sanferdinando = 2 - 0
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