COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/10/2003- pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA Gara del 12.10.2003 SCALEA 1912 – PAOLANA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/10/2003- pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 12.10.2003 SCALEA 1912 - PAOLANA Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n° 33; letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto appositamente richiesto ad uno degli Assistenti Arbitrali dai quali risulta: - che durante la gara veniva allontanato dalla panchina il signor Loizzo Francesco dirigente della società Paolana per comportamento ingiurioso verso uno degli Assistenti Arbitrali e nei confronti dell’arbitro; - che il citato signor Loizzo, tra il primo ed il secondo tempo, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva al citato Assistente parole di minaccia e, inoltre, gli afferrava la bandierina “strattonandogliela”; - che, al termine della gara, mentre il sopradetto Assistente si trovava fermo ad un incrocio sulla propria autovettura, la stessa veniva affiancata da una Audi A6 SW di colore scuro a bordo della quale si trovava il Dirigente della società Paolana Sig. Loizzo Francesco, il giocatore Napoletano, appartenente alla stessa società ed altre due persone non identificate; - che il Sig. Loizzo, dopo avere sorpassato l’autovettura sulla quale viaggiava l’Assistente si fermava sul ciglio della strada, a circa 100 metri dall’incrocio, e sceso dall’autovettura faceva cenno con le mani al detto Assistente di fermarsi; - che il Sig. Loizzo, resosi conto che l’Assistente Arbitrale aveva intuito le sue intenzioni di bloccarlo raggiungeva l’autovettura dello stesso e con un calcio colpiva lo specchietto laterale destro danneggiandolo e, altresì, procurava “qualche lieve ammaccatura alla carrozzeria dello sportello”; -che il sopradetto Loizzo dopo avere danneggiato lo sportello dell’autovettura colpiva ripetutamente con calci la stessa e solo dopo l’intervento del giocatore Napolitano, sceso nel frattempo dall’autovettura, veniva bloccato; visto l’art. 14 punto 1 comma e) del C.G.S. delibera: 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Sig. Loizzo Francesco, dirigente della Società Paolana. 2) Inibire il Sig. LOIZZO FRANCESCO, dirigente della Soc. PAOLANA fino al 31 DICEMBRE 2005; 3) Fare obbligo alla società Paolana di tenere indenne l’Assistente Arbitrale dai danni subiti, se richiesti; 4) Pubblicare il risultato della gara SCALEA 1912 – PAOLANA = 1 – 0.
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