COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/11/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 14 della Società S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 22.10.2003 (Regolarità della gara Tortora – Rino Gattuso del 4.10.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/11/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 14 della Società S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 22.10.2003 (Regolarità della gara Tortora – Rino Gattuso del 4.10.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rileva che la società reclamante ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo il quale ha convalidato il risultato della gara in oggetto, ritenendo infondato l’assunto secondo cui la gara avrebbe avuto irregolare svolgimento per avere l’arbitro consentito l’ingresso in campo nelle file della società Tortora del giocatore Benvenuto Antonio, privo di valido documento di riconoscimento;
deve in primo luogo osservarsi che, se è vero che il direttore di gara ha proceduto all’identificazione del giocatore Benvenuto Antonio attraverso un documento diverso da quelli indicati dalla normativa emanata dalla F.I.G.C., la documentazione in atti, già vagliata dal primo giudice ha consentito di accertare che il calciatore che ha preso parte alla gara è la stessa persona identificata dall’arbitro, regolarmente tesserata per la società Tortora;
in siffatta situazione l’inutilità della identificazione non ha comportato l’irregolare svolgimento della gara, posto che la normativa che contempla i documenti da esibire al fine di accertare l’identità personale dei calciatori , si rivolge ai direttori di gara;
che dell’identificazione assumono la responsabilità , e comporta un onere a carico della società con conseguente sanzione per il caso in cui schierino giocatori in posizione irregolare;
ciò, ovviamente, non significa che qualsiasi documento è utile ai fini dell’identificazione, perché l’arbitro potrebbe (e dovrebbe) pretendere la documentazione indicata dalla normativa federale;
e tuttavia, una volta che il direttore di gara abbia comunque proceduto all’identificazione , ai fini della regolarità della gara è necessario considerare esclusivamente la posizione del giocatore per stabilire se avesse o meno titolo a parteciparvi;
alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/11/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 14 della Società S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 22.10.2003 (Regolarità della gara Tortora – Rino Gattuso del 4.10.2003)."