COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 dell’ 1/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico di: FEDELE Antonio, massaggiatore della società A.S. San Gregorio per violazione di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. SAN GREGORIO per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 dell’ 1/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico di: FEDELE Antonio, massaggiatore della società A.S. San Gregorio per violazione di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. SAN GREGORIO per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello che ha così concluso: “irrogarsi al Sig. Fedele Antonio l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni uno (1) e alla società A.S. San Gregorio l’ammenda di € 300,00 (trecento); valutate le risultanze del procedimento; rileva che il massaggiatore della società A.S: San Gregorio, nonché la società stessa a titolo di responsabilità oggettiva, sono stati deferiti davanti a questa Commissione Disciplinare per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per aver, in occasione della gara San Gregorio – Petrizzi del 16.02.2003, minacciato e offeso il Commissario di Campo Carmelo Fazzalari, e aggredito il capitano della società U.S. Petrizzi, Raffaele Nisticò, colpendolo con un pugno al naso. Nel corso del procedimento si è raggiunta la prova certa che il Fedele ha posto in essere i comportamenti che gli vengono imputati. Il fatto integra gli estremi delle violazioni contestate, e tenuto conto del contesto i cui i fatti si sono verificati, va sanzionato in maniera congrua. P.Q.M. irroga le seguenti sanzioni: inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. nei confronti del Sig. FEDELE Antonio, massaggiatore della società A.S. San Gregorio fino a tutto il 1 DICEMBRE 2004; ammenda alla società A.S. SAN GREGORIO di € 300,00.
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