COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 07/12/2003 DRAGOS – JUNIOR S.ANTONIO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 07/12/2003 DRAGOS - JUNIOR S.ANTONIO
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al la fine del primo tempo, durante l' intervallo, la società Junior S. Antonio presentava all' arbitro riserva scritta con la quale esprimeva la volontà della società si non continuare nella disputa della gara;
che, in tale riserva, si evidenziava la protesta nei confronti di Organi Federali nel designare come arbitro una donna e nel ritenere tale designazione "una presa in giro";
che tale comportamento è in violazione dell' articolo 1 punto 1 del C.G.S. che prevede comportamenti ispirati a principi di lealtà correttezza e probità nello svolgimento dell' attività sportiva;
visti gli artt. 51 comma 2 delle N.O.I.F.; 13 e 14 del C.G.S.
delibera
1) squalificare il calciatore CARACCIOLO GIANLUCA, capitano della società JUNIOR S. ANTONIO con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, fino al 10 DICEMBRE 2004;
2) infliggere alla società JUNIOR S. ANTONIO l'ammenda di €. 500,00;
3) infliggere alla società JUNIOR S. ANTONIO la penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia;
4) infliggere alla società JUNIOR S. ANTONIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3.