COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/12/2003 NUOVA SANFERDINANDO – LOCRI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 07/12/2003 NUOVA SANFERDINANDO - LOCRI
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che l’arbitro, al 38° del I° tempo, allontanava dalla panchina il sig. Barbalace Felice Maria dirigente della società Nuova San Ferdinando, per comportamento irriguardoso e minaccioso verso l’arbitro (lo stesso comportamento lo manteneva mentre si allontanava dal campo per destinazione);
che il citato dirigente sig. Barbalace, mentre si trovava in tribuna, per tutta la durata della gara rivolgeva all’arbitro insulti e incitava i propri giocatori ad atti di violenza contro l’arbitro stesso;
che, al 40° del II° tempo a seguito di una decisione tecnica adottata in campo dall’ arbitro, i giocatori della società San Ferdinando accerchiavano l’arbitro e, uno di questi, Campi Francesco, lo colpiva con un violento pugno al naso procurandogli forte dolore;
che mentre l’arbitro cercava di avvicinarsi agli occupanti la panchina della squadra avversaria (Locri) per chiedere soccorso, tutti i “giocatori seduti in panchina appartenenti alla società San Ferdinando, entravano in campo e incitavano” alla rissa ed alla violenza contro lo stesso arbitro;
che l’arbitro, dopo i soccorsi ricevuti da parte dei dirigenti della società Locri, notificava al sopradetto giocatore Campi Francesco (Nuova San Ferdinando) il provvedimento di espulsione e contemporaneamente il sig. Rizzo Raffaele dirigente accompagnatore ufficiale della società San Ferdinando, “disinteressatosi totalmente” delle condizioni fisiche dell’arbitro, invitava i propri giocatori ad abbandonare il terreno di gioco;
che l’arbitro, a questo punto,, chiedeva conferma della decisione al giocatore Varrà Carmelo capitano facente funzioni per la società Nuova San Ferdinando e ricevuta conferma dell’abbandono emetteva il triplice fischio e considerava la partita chiusa definitivamente;
che subito dopo i giocatori Ciano Mauro Rocco , Nasso Ivan e Celi Bruno (Nuova San Ferdinando) si avvicinavano minacciosamente all’arbitro, Ciano Mauro Rocco lo spintonava con le mani e, stringendogli un braccio, gli rivolgeva parole di offesa e di minaccia e, assieme al giocatore NASSO Ivan tentavano di aggredirlo e Celi Bruno lo colpiva con un calcio alla caviglia destra provocandogli forte dolore (si da atto del fattivo comportamento dei giocatori e dirigenti della società Locri);
che l’arbitro nel raggiungere gli spogliatoi, con l’aiuto dei poliziotti, veniva offeso e minacciato dal sopradetto dirigente sig. Barbalace mentre il giocatore Nasso Ivan lo colpiva ulteriormente con un calcio ad una gamba;
che lo spogliatoio arbitrale risultava privo di acqua calda;
visto l’artt. 53 delle N.O.I.F. e 12 punto 1, 14 commi e) f) g) del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società Nuova San Ferdinando la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0-3;
2. penalizzare la società Nuova San Ferdinando di un punto in classifica;
3. infliggere alla società Nuova San Ferdinando l’ammenda di € 300,00;
4. inibire fino al 31.12.2004 il sig. Barbalace Felice Maria dirigente del Nuova San Ferdinando;
5. inibire fino al 10.12.2004 il sig. Rizzo Raffaele dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova San Ferdinando;
6. squalificare fino al 30.06.2007 il giocatore Nasso Ivan (Nuova San Ferdinando);
7. squalificare fino al 10.12. 2006 i giocatori Campisi Francesco e Celi Bruno (Nuova San Ferdinando);
8. squalificare fino al 10.12.2004 il giocatore Ciano Mauro Rocco (Nuova San Ferdinando).