COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/12/2003 SAN MARCO – REAL ACRI

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 60 del 10/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/12/2003 SAN MARCO - REAL ACRI Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta: - che a fine gara l'arbitro veniva aggredito dal calciatore della società San Marco, Esposito Pasquale il quale lo strattonava in modo violento dalla maglietta e lo colpiva con un pugno alla testa; - che nel frattempo altri due calciatori del S. Marco, Tripicchio Francesco e Masellis Dante aggredivano l'arbitro, il primo afferrandolo violentemente per la maglia e colpendolo con un violento schiaffo al collo che gli procurava dolore e fuoriuscita di sangue, il secondo con un violento pugno sotto l'orecchio sx; - che in tale circostanza sopraggiungeva anche il massaggiatore del S. Marco, Petrassi Giuseppe il quale, gia' allontanato dal terreno di gioco durante la gara per proteste nei confronti dell'arbitro, divincolandosi con schiaffi dai giocatori della squadra avversaria che cercavano di bloccarlo, aggrediva l'arbitro colpendolo con un violento calcio al fianco dx che gli procurava fortissimo dolore; - che, sempre in tale frangente, anche il calciatore del S. Marco, Angotti Danilo colpiva l'arbitro con un violento pugno alla testa e l'assistente di parte del S. Marco, Alizzi Antonio, afferrava l'arbitro dalla maglietta strattonandolo; - che l'arbitro veniva altresì gravemente minacciato e colpito ripetutamente con calci e schiaffi da altri giocatori del S. Marco non identificati; - che l'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi solo grazie all' intervento dei dirigenti ospiti poiché nessun dirigente della squadra locale tentava di tutelarlo; - che durante l'aggressione all'arbitro, una decina di sostenitori della società S. Marco tentava di sfondare la porta di ingresso al terreno di gioco e di scavalcare la rete di recinzione e, tre o quattro di tali sostenitori, riuscivano ad entrare sul terreno di gioco e tentavano di aggredire l'arbitro, senza riuscirvi per l'intervento dei carabinieri; - che l'arbitro era riuscito a lasciare l'impianto di gioco con la scorta dei carabinieri ed in tale circostanza circa cinquanta sostenitori del S. Marco tenevano un comportamento minaccioso; visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S. delibera 1. squalificare per DUE giornate effettive di gara, il campo di gioco della società S. MARCO; 2. infliggere alla società S. MARCO l'ammenda di €. 500,00; 3. squalificare fino al 10 DICEMBRE 2006 i calciatori ESPOSITO PASQUALE, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE e ANGOTTI DANILO della società S. MARCO; 4. squalificare fino al 10 DICEMBRE 2008 il massaggiatore del S. MARCO, PETRASSI GIUSEPPE; 5. inibire fino al 29 FEBBRAIO 2004 il dirigente della società S. MARCO, Sig. ALIZZI ANTONIO; 6. fare obbligo alla società S. Marco di tenere indenne l'arbitro dei danni fisici subiti, se richiesti.
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