COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 62 del 15/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della Società A.C. FORTITUDO LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 58 del 3.12.2003 (Squalifica calciatore BRUNO Roberto per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 62 del 15/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della Società A.C. FORTITUDO LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 58 del 3.12.2003 (Squalifica calciatore BRUNO Roberto per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Bruno Roberto ed in particolare che va tenuto conto che nella frase dello stesso proferita al direttore di gara si ravvede un comportamento offensivo ma non certo minaccioso nei confronti dello stesso, ne è data prova che a sfondare la porta dello spogliatoio sia stato lo stesso Bruno; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Roberto a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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