COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 63 del 17/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 14/12/2003 RIZZICONESE – MARINA GIOIOSA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 63 del 17/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 14/12/2003 RIZZICONESE - MARINA GIOIOSA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 48° del secondo tempo l'arbitro adottava il provvedimento di espulsione nei confronti del giocatore Pelle Giuseppe (Marina di Gioiosa) per atto di violenza contro un giocatore avversario; - che, a questo punto entrava abusivamente in campo il giocatore Pelle Francesco (Marina di Gioiosa) espulso durante la gara per comportamento offensivo verso l'assistente arbitrale e l'arbitro (lo stesso alla fine del primo tempo si colpiva e si spintonava con un giocatore avversario) e colpiva con un forte calcio alla nuca il giocatore della squadra avversaria che a seguito dell'atto di violenza subito si trovava a terra; - che, contestualmente, i giocatori Policari Antonio e Vizzari Annunziato (Rizziconese) colpivano con pugni e calci il sopradetto Pelle Francesco; - che subito dopo tutti i giocatori di entrambe le squadre davano vita ad una violenta rissa alla quale prendevano parte anche alcuni sostenitori della società Marina di Gioiosa entrati abusivamente in campo; - che l'arbitro tra i rissanti identificava senza ombra di dubbio i giocatori Rondo' Alessandro; Fazzolari Riccardo; Pelle Giuseppe; Galluzzo Antonio; Carbone Bruno; Galluzzo Francesco (Marina di Gioiosa), nonche' Policari Antonio; Forestieri Antonino e Vizzari Annunziato (Rizziconese); - che l'arbitro, vista l'impossibilità di fare ritornare la calma, non ostante il fattivo comportamento dei dirigenti della società Rizziconese e dei Carabinieri, decideva di chiudere anticipatamente la gara; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità dei sopradetti giocatori e sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva delle due società Rizziconese e Marina di Gioiosa; visti gli artt. 12 punto 2; 13 punto 1 comma b); 14 punto 1 commi f) e g) del C.G.S.; delibera 1. Infliggere ad entrambe le società, RIZZICONESE e MARINA GIOIOSA, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2. Infliggere alla società RIZZICONESE l'ammenda di €. 150.00; 3. Infliggere alla società MARINA GIOIOSA l'ammenda di €. 250.00; 4. Squalificare fino al 30 GIUGNO 2004 il giocatore PELLE FRANCESCO (MARINA GIOIOSA); 5. Squalificare per SEI GARE il giocatore PELLE GIUSEPPE (MARINA GIOIOSA); 6. Squalificare per SEI GARE i giocatori POLICARI Antonio e VIZZARI Annunziato (RIZZICONESE); 7. Squalificare per TRE GARE il giocatore FORESTIERI Antonino (RIZZICONESE); 8. Squalificare per TRE GARE i giocatori RONDO’ Alessandro; CARBONE Bruno; GALLUZZO Antonio; GALLUZZO Francesco e FAZZALARI Riccardo (MARINA GIOIOSA).
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