COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 49 della Società S.S. ROGGIANO avverso la regolarità della gara Guardia – Roggiano (2 – 0) del 16.11.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SETTIMIO Daniele.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 49 della Società S.S. ROGGIANO avverso la regolarità della gara Guardia – Roggiano (2 – 0) del 16.11.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SETTIMIO Daniele. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Daniele Settimio della Società A.S. Guardia ha preso parte alla gara Guardia-Roggiano del 16.11.2003; che, dagli atti istruttori effettuati, risulta che lo stesso calciatore non aveva titolo a parteciparvi, così come correttamente sostenuto dalla reclamante, non avendo scontato le due giornate di squalifica inflittegli nel corso della stagione sportiva precedente e pubblicate sul C.U. n.43 del 30.06.2003 del Comitato Provinciale di Cosenza; visto l’art.12, co.5 lett.a), C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla Società A.S. GUARDIA la punizione sportiva della perdita della gara Guardia - Roggiano del 16.11.2003 col punteggio di 0-3. rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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