COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 50 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 03.12.2003 (Squalifica calciatore SCALISE Saverio fino al 30.05.2004, Inibizione dirigente TORCHIA Antonio fino al 06.01.2004, Inibizione LIA Giuseppe fino al 30.05.2004, Ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 50 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 03.12.2003 (Squalifica calciatore SCALISE Saverio fino al 30.05.2004, Inibizione dirigente TORCHIA Antonio fino al 06.01.2004, Inibizione LIA Giuseppe fino al 30.05.2004, Ammenda di € 150,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; considerato che i fatti accertati dal Giudice Sportivo trovano riscontro nel rapporto dell’arbitro della gara Sporting Crotone - Sersale del 29.11.2003; considerato tuttavia che, in relazione all’entità dei fatti riportati dall’arbitro, appaiono eccessive le sanzioni irrogate al calciatore Scalise Saverio, al massaggiatore Lia Giuseppe ed alla società reclamante, mentre appare conforme a giustizia quella inflitta al dirigente Torchia Antonio; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di: ridurre la squalifica al calciatore SCALISE Saverio fino all’ 8 FEBBRAIO 2004, ridurre la squalifica al massaggiatore LIA Giuseppe fino al 07 MARZO 2004, ridurre l’ammenda alla Società A.S. SERSALE ad € 126,00, confermare nel resto. dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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