COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 03.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Cerva – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 2, squalifica Campo di gioco per QUATTRO giornate, Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Francesco fino al 30.05.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 03.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Cerva – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 2, squalifica Campo di gioco per QUATTRO giornate, Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Francesco fino al 30.05.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato, in via preliminare, che il reclamo è inammissibile in relazione alla regolarità della gara in quanto la reclamante , in violazione dell’art.42, co.6, C.G.S., non ha allegato l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte; considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti acclarati dal Giudice Sportivo, per cui vanno confermate sia la squalifica inflitta al calciatore Elia Francesco che l’ammenda irrogata alla reclamante; ritenuto, invece, conforme a giustizia ridurre la squalifica del campo della Società U.S. Cerva a tre giornate di gara, in considerazione del fattivo comportamento posto in essere dal Presidente e da altri dirigenti della società medesima tendente a salvaguardare l’incolumità dei calciatori avversari durante gli scontri; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di ridurre la squalifica al campo di gioco della società U.S. CERVA a TRE giornate di gara, confermare nel resto. dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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