COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 37 della Società A.S. S.LORENZO DEL VALLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 26.11.2003 (Ammenda di € 600,00 e DIFFIDA del campo, squalifica calciatore LUCI Cosimo fino al 30.04.2004 e del calciatore FUSCA Francesco fino al 26.01.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 37 della Società A.S. S.LORENZO DEL VALLO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 26.11.2003 (Ammenda di € 600,00 e DIFFIDA del campo, squalifica calciatore LUCI Cosimo fino al 30.04.2004 e del calciatore FUSCA Francesco fino al 26.01.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha integralmente confermato il rapporto redatto in esito alla partita in oggetto sia per quanto attiene il comportamento dei calciatori sanzionati, sia per quanto attiene gli altri episodi oggetto di valutazione del primo giudice;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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