COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.34 della società U.S. MARINATE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 26.11.2003 (Squalifica calciatori SANTAGATA Fabio e CESARI Vitaliano fino al 26.02.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.34 della società U.S. MARINATE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 26.11.2003 (Squalifica calciatori SANTAGATA Fabio e CESARI Vitaliano fino al 26.02.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato che il calciatore Santagata Fabio lo sgambettava volontariamente; che lo stesso direttore di gara ha confermato, altresì, che il calciatore Cesari Vitaliano appoggiava il proprio petto contro il suo con modesta violenza; che la sanzione a carico del calciatore Cesari deve essere congruamente ridotta essendo il fatto per modalità ed entità certamente meno grave del fatto asserito al calciatore Santagata; P.Q.M. riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore CESARI Vitaliano fino al 31 DICEMBRE 2003; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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