COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della Società POL. TRIPARNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n°21 del 19.11.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Triparni – Santonofrese con il punteggio di 0 – 3, Squalifica allenatore STUMPO Angelo fino al 23.01.2004, squalifica calciatore DE VITA Bruno per 4 gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della Società POL. TRIPARNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n°21 del 19.11.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Triparni – Santonofrese con il punteggio di 0 - 3, Squalifica allenatore STUMPO Angelo fino al 23.01.2004, squalifica calciatore DE VITA Bruno per 4 gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Triparni a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara. Ed invero, risulta dal referto arbitrale che l’arbitro veniva ripetutamente offeso e minacciato, nonché spintonato da un calciatore e che alcuni calciatori della società Triparni attorniavano il direttore di gara con atteggiamenti minacciosi.Risulta altresì che nessun atto di violenza è stato compiuto in danno dell’arbitro ne tantomeno alcuna colluttazione e intervenuta tra i calciatori cosicché nessuna rissa si è mai verificata; considerato ancora che non appena l’arbitro veniva attorniato dai calciatori intervenivano i tutori dell’ordine pubblico presenti. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere il pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato solo da atti di concreta intimidazione consumata nei confronti del direttore di gara. Quanto alle squalifiche dell’allenatore Stampo Angelo e del calciatore De Vita Bruno, le stesse appaiono conformi a giustizia e meritano pertanto di essere confermate. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone la ripetizione della gara TRIPARNI – SANTONOFRESE; rigetta nel resto, dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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