COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della Società POL. THEMESEN avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 19.11.2003 (Squalifica calciatori MAIO Luigi e MADEO Cataldo per SEI gare, Inibizione Dirigente GAMMUTO Pietro fino al 15.05.2004, Ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 41 della Società POL. THEMESEN
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 19.11.2003 (Squalifica calciatori MAIO Luigi e MADEO Cataldo per SEI gare, Inibizione Dirigente GAMMUTO Pietro fino al 15.05.2004, Ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha confermato integralmente il proprio rapporto, ribadendo che l’aggressione fisica e verbale ai suoi danni è stata perpetrata dai calciatori sanzionati dal primo giudice e da alcuni dirigenti della società Themesen non identificati. Che nel C.G.S. non esiste alcuna norma che preveda la responsabilità del dirigente responsabile in luogo dei dirigenti che abbiano compiuto violazioni e che non siano stati identificati;
che sul punto, pertanto, la decisione del primo giudice deve essere riformata.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente GAMMUTO Pietro;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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