COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 54 della Società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 58 del 03.12.2003 (Squalifica calciatore CILIONE Adriano fino al 03.12.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 54 della Società POL. BOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 58 del 03.12.2003 (Squalifica calciatore CILIONE Adriano fino al 03.12.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che quanto contenuto nel referto arbitrale non da adito a dubbi circa l’esatta identificazione effettuata dal direttore di gara del calciatore che si è reso autore dell’atto di violenza nei suoi confronti, ne ha pregio la circostanza che essendo stato colpito l’arbitro al fondo schiena non poteva riconoscere il suo aggressore il quale era posto dietro di lui, ciò perché non risulta che il direttore di gara sia stato colpito mentre voltava le spalle al suo aggressore, e, comunque, il riconoscimento ben può essere avvenuto dopo che è stato sferrato il calcio;
ritenuto, tuttavia, che l’atto di violenza non ha provocato alcuna conseguenza, ne forte dolore e che quindi la sanzione può essere congruamente ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CILIONE Adriano fino al 03 GIUGNO 2004 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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