COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 57 della Società POL. ACCONIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 10.12.2003 (Ammenda di € 280,00, squalifica calciatore BONADDIO Giovanni fino al 30.06.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 57 della Società POL. ACCONIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 10.12.2003 (Ammenda di € 280,00, squalifica calciatore BONADDIO Giovanni fino al 30.06.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che dalle dichiarazioni rese in data odierna dal direttore di gara risulta che l’individuazione dei sostenitori della società Acconia è avvenuta in modo persuasivo e convincente in quanto i tifosi si trovavano in compagnia di un calciatore della stessa società riconosciuto dall’arbitro;
ritenuto, che quanto all’atto di violenza posto in essere al calciatore Bonaddio, lo stesso si è realmente verificato per come confermato dettagliatamente dall’arbitro e che, tuttavia, lo stesso può ridimensionato nella sua portata;
pertanto appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, così come può essere ridotta l’ammenda inflitta alla società, trattandosi di fatto isolato;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’AMMENDA ad € 150,00 e la squalifica inflitta al calciatore BONADDIO Giovanni fino al 30 AGOSTO 2004, dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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