COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 59 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Squalifica per DUE giornate campo di gioco, Ammenda € 500,00, squalifica calciatore IANNINO Rocco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore GAGLIOSTRO Domenico fino al 30.03.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 59 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Squalifica per DUE giornate campo di gioco, Ammenda € 500,00, squalifica calciatore IANNINO Rocco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore GAGLIOSTRO Domenico fino al 30.03.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; ritenuto, preliminarmente, di dovere sospendere il giudizio in ordine alle squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai calciatori Iannino Rocco e Gagliostro Domenico, rendendosi necessario convocare “a chiarimenti”l’arbitro, l’assistente arbitrale e il Commissario di Campo della gara Palmese - Sambiase del 14.12.2003, nella prossima seduta del 19.01.2004; rilevato che dai rapporti del direttore arbitrale, dell’assistente arbitrale e del commissario di campo risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti addebitati a titolo di responsabilità oggettiva alla Società U.S. Palmese per il comportamento dei propri sostenitori; rilevato, tuttavia, che nessun atto di violenza è stato perpetrato nei confronti della terna arbitrale da parte dei sostenitori della Società reclamante e che, pertanto, va ricondotta ad equità la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado alla Società medesima, riducendo ad una giornata la squalifica del campo di gara e confermando nel resto; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. sospende il giudizio con riferimento all’impugnazione delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori IANNINO Rocco e GAGLIOSTRO Domenico, disponendo la convocazione “a chiarimenti” dell’arbitro, dell’assistente arbitrale e del Commissario di campo della gara Palmese - Sambiase del 14.12.2003, nella prossima seduta del 19.01.2004. in parziale accoglimento degli altri punti del reclamo, delibera di: ridurre ad UNA giornata la squalifica del campo di gioco della Società U.S. PALMESE; confermare l’ammenda irrogata; accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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