COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 60 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori POLICARI Antonio e VIZZARI Annunziato per SEI gare, squalifica calciatore FORESTIERI Antonino per TRE gare, squalifica calciatore CONDELLO Francesco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 60 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori POLICARI Antonio e VIZZARI Annunziato per SEI gare, squalifica calciatore FORESTIERI Antonino per TRE gare, squalifica calciatore CONDELLO Francesco per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato, preliminarmente: che il reclamo è inammissibile in relazione alla regolarità della gara in quanto la reclamante, in violazione dell’art.42, comma 6, C.G.S., non ha allegato l’attestazione dell’invio di copia del reclamo medesimo alla controparte; che l’ammenda di € 150,00 non è reclamabile, ai sensi di quanto disposto dall’art.41, comma 3 lett.d), del C.G.S.; considerato che, dal rapporto dell’arbitro della gara Rizziconese - Marina di Gioiosa del 14.12.2003, risulta in maniera chiara ed in equivoca quanto qui di seguito riportato: il calciatore Condello Francesco della Società Pol. Rizziconese, rientrando negli spogliatoi al termine del primo tempo, veniva alle mani col calciatore avversario Pelle Francesco, precedentemente espulso, strattonandosi e schiaffeggiandosi vicendevolmente; al 48° del secondo tempo, i calciatori della Società reclamante, vedendo che il proprio compagno di squadra Policari Antonio (che giaceva a terra dolorante per un colpo ricevuto precedentemente) veniva colpito con un forte calcio alla nuca dal già citato calciatore Pelle Francesco, sferravano a quest’ultimo calci e pugni; di seguito, Policari Antonio e Vizzari Annunziato, insieme al compagno di squadra Forestieri Antonino, prendevano parte alla rissa che determinava l’interruzione anticipata della gara; ritenuto, alla luce dei fatti esposti, che appaiono conformi a giustizia le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori Forestieri Antonino e Condello Francesco; ritenuto, altresì, di dovere ricondurre ad equità le squalifiche inflitte ai calciatori Policari Antonio e Vizzari Annunziato in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti verificatisi ed, in particolare, della circostanza che il comportamento violento degli stessi (descritto al precedente punto 2), certamente deprecabile, sia stato provocato dal proditorio atto di violenza subito dal compagno di squadra mentre si trovava a terra dolorante; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di: ridurre la squalifica ai calciatori POLICARI Antonio e VIZZARI Annunziato a CINQUE giornate di gara; confermare nel resto. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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