COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 61 della Società ESSO MIX PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 17.12.2003 (Squalifica calciatori BARBERIO Egidio e GIGLIOTTI Francesco per TRE gare, squalifica calciatore GALLO Remo per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 61 della Società ESSO MIX PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 17.12.2003 (Squalifica calciatori BARBERIO Egidio e GIGLIOTTI Francesco per TRE gare, squalifica calciatore GALLO Remo per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Rappresentante della società reclamante; rilevato preliminarmente, che la squalifica di due gare inflitta al calciatore Gallo Remo non è impugnabile, ai sensi del disposto dell’art.41, comma 3 lett.a), del C.G.S.; - che dal rapporto arbitrale risulta che la sanzione inflitta al calciatore Gigliotti Francesco è congrua ed adeguata all’entità dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, la stessa va confermata; - che i fatti ascritti al calciatore Barberio Egidio devono essere ricondotti alla fattispecie del comportamento offensivo verso l’arbitro e, pertanto, va ridotta a due giornate di gara la squalifica irrogata al calciatore medesimo; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre la squalifica al calciatore BARBERIO Egidio a DUE giornate di gara; confermare nel resto; accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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