COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 56 della società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifica calciatore MAIOLO Francesco fino al 30.06.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 56 della società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifica calciatore MAIOLO Francesco fino al 30.06.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che dalle dichiarazioni rese dal Presidente della società reclamante risulta che il responsabile dell’atto di violenza in danno dell’assistente di gara “indossava un giubbino della società”, mentre da quanto riferito dal Direttore di gara, sentito in data odierna, e dal supplemento di rapporto dell’assistente di gara risulta che l’autore del fatto è stato individuato attraverso il colore della maglia che costui indossava al momento del fatto;
ciò significa, pertanto, che il responsabile dell’atto di violenza deve essere stato sicuramente un calciatore che aveva disputato la partita o che comunque era stato convocato per la gara, mentre il Ventura non figurava nella distinta di gara tra in calciatori convocati;
alla stregua di tali elementi non appare credibile la dichiarazione confessoria del Ventura che non può rispondere dell’atto di violenza;
ritenuto, tuttavia, che la pena irrogata appare eccessiva rispetto al fatto contestato e merita , pertanto, una sensibile riduzione;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAIOLO Francesco fino al 30 GIUGNO 2005 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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