COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 69 della Società A.S. NOVA VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SURACE Francesco fino al 17.05.2004, squalifica calciatore MAMMOLENTI Domenico fino al 30.06.2004, squalifica calciatore RAVA Sergio fino al 30.06.2004, squalifica calciatore QUARANTA Pasquale fino al 31.12.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 69 della Società A.S. NOVA VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SURACE Francesco fino al 17.05.2004, squalifica calciatore MAMMOLENTI Domenico fino al 30.06.2004, squalifica calciatore RAVA Sergio fino al 30.06.2004, squalifica calciatore QUARANTA Pasquale fino al 31.12.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che : il calciatore Surace Francesco dava una spallata al petto dell’arbitro facendolo indietreggiare di alcuni metri; il calciatore Mammolenti Domenico tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento del C. di C. e dei Carabinieri, profferendo altresì frasi offensive nei confronti del medesimo direttore di gara; il calciatore Rava Sergio colpiva volontariamente con una pallonata l’arbitro colpendolo alla mano sinistra e procurando una sintomatologia dolorosa protrattasi per circa un’ora; il calciatore Quaranta Pasquale teneva un comportamento offensivo verso l’arbitro che veniva, altresì, colpito al volto da sputi; ritenuto che congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati appaiono le sanzioni inflitte ai calciatori Rava Sergio e Quaranta Pasquale, mentre, appare conforme a giustizia ridurre quelle inflitte ai calciatori Mammolenti Domenico e Surace Francesco; ritenuto, infine, congrua è la sanzione pecuniaria inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAMMOLENTI Domenico fino al 30 APRILE 2004 e la squalifica al calciatore SURACE Francesco fino al 14 FEBBRAIO 2004; conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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