COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 della Società F.C. REAL CROPANI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 02.01.2004 (Ripetizione della gara Real Cropani – Virus Chiaravalle del 21.12.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 della Società F.C. REAL CROPANI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 02.01.2004 (Ripetizione della gara Real Cropani – Virus Chiaravalle del 21.12.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che per costante insegnamento della C.A.F. “in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”; che, essendo programmato l’incontro per le ore 14.30 in Cropani ed essendo avvenuta la presunta avaria alle ore 13.50, alla società Virus Chiaravalle deve essere quanto meno attribuita la responsabilità di non avere programmato la partenza con congruo anticipo tenuto conto della distanza, e dei possibili impedimenti che avrebbero potuto verificarsi durante il tragitto; che, comunque, i Carabinieri intervenuti si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni dell’autista del mezzo senza verificarne la veridicità; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società VIRTUS CHIARAVALLE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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