COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 46 della Società A.S. S.MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifiche calciatori ESPOSITO Pasquale, TRIPICCHIO Francesco, MASELLIS Dante, e ANGOTTI Danilo fino al 10.12.2006, squalifica massaggiatore PETRASSI Giuseppe fino al 10.12.2008, inibizione dirigente ALIZZI Antonio fino al 29.02.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 46 della Società A.S. S.MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifiche calciatori ESPOSITO Pasquale, TRIPICCHIO Francesco, MASELLIS Dante, e ANGOTTI Danilo fino al 10.12.2006, squalifica massaggiatore PETRASSI Giuseppe fino al 10.12.2008, inibizione dirigente ALIZZI Antonio fino al 29.02.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante, l’arbitro ed il Commissario Speciale della gara; rilevato che il direttore di gara nella seduta del 19.01.2004 ha confermato integralmente il contenuto del rapporto; lo stesso, per conforme e costante giurisprudenza della C.A.F. ha valore di prova privilegiata se non altro perché proviene da un soggetto che, essendo istituzionalmente super partes, non può essere portatore di un interesse ad alterare o distorcere, sia pure non intenzionalmente, la verità; sta di fatto però che il rapporto arbitrale è sicuramente contraddetto dalla documentazione prodotta dalla società reclamante (rapporto dei Carabinieri e Vigili Urbani) e, parzialmente, dalle dichiarazioni del Commissario Speciale; stando così le cose, questa Commissione, che è priva di ogni potere di indagine, si trova nella necessità di confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo che sono congrue ed adeguate ai fatti così come esposti dal direttore di gara; ritiene però che, in considerazione delle dichiarazioni contrastanti rese da quest’ultimo con quelle fornite dall’Osservatore Arbitrale e dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, testimoni certamente qualificati, copia degli atti debba essere rimessa all’Ufficio Indagini ed alla Procura Arbitrale per quanto di rispettiva competenza; P.Q.M. la Commissione rigetta il reclamo proposto dalla società San Marco avverso la squalifica inflitta ai calciatori ESPOSITO Pasquale, TRIPICCHIIO Francesco, MASELLIS Dante, ANGOTTI Danilo nonché al massaggiatore PETRASSI Giuseppe ed all’inibizione inflitta al dirigente ALIZZI Antonio. Dispone trasmettersi copia degli atti all’Ufficio Indagini ed alla Procura Arbitrale per quanto di competenza.
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