COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 84 della Società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 07.01.2004 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica massaggiatore BEVACQUA Saverio fino al 26.01.2004, squalifica calciatore GRANDE Francesco per QUATTRO gare, squalifica calciatore SPINA Sandro per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 84 della Società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 07.01.2004 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica massaggiatore BEVACQUA Saverio fino al 26.01.2004, squalifica calciatore GRANDE Francesco per QUATTRO gare, squalifica calciatore SPINA Sandro per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la squalifica di due giornate irrogata dal primo giudice a Spina Sandro non è impugnabile ai sensi dell’art. 36, comma 3, lettera a del C.G.S. e sul punto il reclamo è inammissibile; infondato è il reclamo quanto alla pena inflitta dal Giudice Sportivo a Bevacqua Saverio essendo congrua ed adeguata la sanzione al comportamento del dirigente , il quale ha offeso il direttore di gara con espressioni ingiuriose; ugualmente infondato è il ricorso in ordine all’ammenda con diffida inflitta alla società Vette dal primo giudice, essendo rimasto accertato che a fine gara alcuni sostenitori non autorizzati della società entravano nel recinto di gioco tentando di aggredire l’arbitro; eccessiva è la sanzione irrogata nei confronti del calciatore Grande Francesco al cui comportamento deve riconnettersi una pena più lieve; P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del ricorso quanto alla squalifica di due giornate irrogate al calciatore SPINA Sandro; in parziale accoglimento del reclamo riduce a TRE giornate di gara la squalifica a carico del calciatore GRANDE Francesco; conferma nel resto; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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