COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 81 del 2/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 79 della Società F.C. MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 31.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Sport Club Mamerto – Melicucco del 28.12.2003 con il punteggio do 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 81 del 2/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 79 della Società F.C. MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 31.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Sport Club Mamerto – Melicucco del 28.12.2003 con il punteggio do 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato che, a seguito della convalida di una rete in favore della Sport Club Mamerto, tutti i calciatori della società Melicucco che prendevano parte alla gara lo accerchiavano e minacciavano pesantemente; che anche i dirigenti ed i calciatori della stessa società che erano in panchina, entrati abusivamente in campo, partecipavano all’aggressione; che, non potendo adottare alcun provvedimento disciplinare e stante l’assenza di Forze dell’Ordine , temendo seriamente per la propria incolumità, decideva di sospendere la gara; che la decisione del direttore di gara deve ritenersi giustificata stante la situazione di incertezza e di turbativa immanente e grave che si era venuta a creare, non ovviabile con ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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