COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 100 della Società U.S. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore NAPOLITANO Ugo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 100 della Società U.S. PAOLANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Com. Uff. n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore NAPOLITANO Ugo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal referto arbitrale non si indicano l’entità e le modalità degli atti di violenza compiuti
dal calciatore nei confronti dell’avversario, in particolare non è dato sapere se lo “sputo” indirizzato
all’avversario lo abbia colpito o meno, ne lo “spintonamento” abbia provocato conseguenze o meno;
ritenuto che, attesa la durata della squalifica inferta, non è opportuno convocare l’arbitro per avere
chiarimenti;
ritenuto altresì che alla stregua di quanto sopra detto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare
eccessiva e, pertanto, appare equo ridurla;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore NAPOLITANO Ugo a
TRE giornate di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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