COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 98 della Società S.S. MANDATORICCESE avverso la regolarità della gara Real Acri – Mandatoriccese (2 – 2) del 18.01.2004 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 98 della Società S.S. MANDATORICCESE
avverso la regolarità della gara Real Acri - Mandatoriccese (2 – 2) del 18.01.2004 Campionato
Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che il calciatore Scaglione Francesco, nato il 03.04.1986 risulta regolarmente tesserato con
la società Real Acri;
che questa Commissione ha acquisito agli atti copia del documento di riconoscimento del suddetto
calciatore, attraverso il quale si è proceduto alla sua identificazione prima della gara Real Acri –
Mandatoriccese del 18.01.2004;
che tale documento risulta essere la patente di guida per motocicli n° 5188399E rilasciata dalla
Motorizzazione Civile di Cosenza;
che è di tutta evidenza che nella compilazione della distinta di gara la suddetta patente è stata
erroneamente indicata come abilitativa alla guida di autoveicoli (che il calciatore non avrebbe potuto
possedere poiché minorenne) e non di motocicli;
che, pertanto, si è tuttavia di una mera irregolarità formale che non sottrae alcun valore al
riconoscimento eseguito dal direttore di gara;
che resta, quindi, confermato che il calciatore Scaglione Francesco, regolarmente riconosciuto
attraverso documento dall’arbitro, aveva titolo a partecipare alla gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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